Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) a titolo di abitazione principale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del D.L. n. 201/2011, modificato dall’articolo 1, comma 53, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dal 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del coma 6, è ridotta al 75 per cento.
Si rammenta che per poter usufruire dell'aliquota agevolata occorre:
• che il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98;
• che il conduttore sia residente nell'immobile;
• che il contratto, completo della scheda di determinazione del canone, dell'atto di registrazione all'Agenzia delle Entrate e della dichiarazione Imu, venga trasmesso all'Ufficio, anche via fax (049 9500129) o e-mail all'indirizzo tributi@unioneconselvano.it, o consegnato all’ufficio protocollo.
Riguardo alla determinazione del canone, l'articolo 1 comma 8 del decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precisa che "Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilita', da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali" (Decreto MIT del 16 gennaio 2017).
E’ dunque indispensabile, per il godimento delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017, la presenza del visto da parte delle stesse associazioni, a garanzia della conformità dell’atto alle novità recate dallo stesso decreto.
Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio (anche per e-mail o fax) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch'egli residente).
Normativa di riferimento: